Il Regolamento del Senato

Capo VII

Della convocazione del Senato, della organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea

Articolo 56 (1) (2)

1. Il Presidente apre le sedute e le chiude annunciando la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio, nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta di regola almeno cinque giorni prima della seduta.

2. L'ordine del giorno è formato secondo il calendario o sulla base dello schema dei lavori.

3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta può essere decisa dal Presidente o proposta da otto Senatori. Ove l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

4. Per discutere o votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Senato adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, su proposta del Governo o del Presidente della Commissione competente o di otto Senatori, da avanzarsi all'inizio della seduta o quando il Senato stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta può parlare soltanto un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti. Se la proposta è accolta, la Commissione può riferire oralmente.

(1) «Per l'illustrazione delle proposte ai sensi dell'articolo 56 quarto comma, e dell'articolo 151 del Regolamento, applicabile la norma generale dell'articolo 84, ultimo comma, del Regolamento ». (Parere della Giunta per il Regolamento del 5 giugno 1984).

(2) «1. Con riferimento alla procedura cosiddetta "urgentissima" (articolo 56, comma 4, del Regolamento), la Giunta conferma all'unanimità il parere reso il 5 giugno 1984, secondo il quale la richiesta di discutere o votare su argomenti non all'ordine del giorno va preventivamente comunicata per iscritto alla Presidenza a norma dell'articolo 84, comma 5, del Regolamento.
2. Poiché, ai sensi di quest'ultima disposizione, il senatore che intenda fare una richiesta all'Assemblea relativa ad argomenti non iscritti all'ordine del giorno può parlare soltanto se abbia ottenuto dal Presidente espressa autorizzazione, il Presidente stesso, nell'accordare tale autorizzazione, ha facoltà di determinare il momento dell'illustrazione della richiesta.
3. A maggioranza, la Giunta ritiene che, in quanto l'articolo 56, comma 4, prescrive per la deliberazione la speciale maggioranza dei due terzi dei presenti, per la deliberazione stessa debba procedersi ad un puntuale accertamento dei senatori che partecipano alla votazione e che, di conseguenza, venga meno la presunzione di esistenza del numero legale prevista dall'articolo 107, comma 2, del Regolamento.
4. Per consentire il computo dei voti, la deliberazione deve aver luogo mediante procedimento elettronico e richiede il preavviso indicato dall'articolo 119 del Regolamento». (Parere della Giunta per il Regolamento del 15 febbraio 2000).

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